Attivi gli sgravi contributivi previsti dal Jobs Act per le aziende che assumono lavoratori con disabilità. I chiarimenti nella Circolare 99/2016 dell’Inps: le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori con disabilità sono regolate dalla legge 68/1999 (art. 13) grazie alla quale, dove possibile, il lavoratore disabile ha la possibilità di essere assunto all’interno di un’azienda. Queste agevolazioni, modificate ora dall’articolo 10 del decreto legislativo 151/2015 (Jobs Act) che introduce i nuovi bonus assunzioni disabili 2016, erano state inseriti per favorire l’inserimento lavorativo delle persone iscritte alle categorie protette.

L’erogazione di tale bonus è a favore di datori di lavoro che assumano lavoratori con disabilità. Interessano i rapporti di lavoro con decorrenza dal 2016, e variano a seconda della percentuale di capacità lavorativa. Tutti i contratti di lavoro che danno diritto all’agevolazione sono quelli: a tempo indeterminato; trasformati da determinato a indeterminato; a termine di almeno 12 mesi (esclusivamente per i lavoratori con disabilità psichica).

Dunque i datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità, richiedendo il bonus assunzioni disabili 2016, possono godere di sgravi contributivi di queste entità: agevolazione del 70% (se il lavoratore disabile ha una capacità lavorativa pari almeno all’ 80%) sull’imponibile previdenziale per 36 mesi; agevolazione del 35% (se il lavoratore disabile ha una capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%) sull’imponibile previdenziale per 36 mesi; agevolazione del 70% (se il lavoratore disabile ha una disabilità psichica ed un’incapacità lavorativa di almeno il 46%) sull’imponibile previdenziale per 60 mesi o per tutta la durata del contratto a tempo determinato.

Spetta ai datori di lavoro interessati (che possono appartenere al settore privato, pubblico o agenzie di somministrazione) inviare una domanda preventiva all’Inps che dovrà verificare la disponibilità economica ancora presente; entro cinque giorni si riceverà una risposta (positiva o negativa a seconda della disponibilità residua) dall’Inps. In caso di esito positivo entro 7 giorni dovrà essere stipulato un controatto (se non già fatto) ed entro 14 giorni va notificato all’Inps.

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