di Stefano De Martis

L’attuale sistema di sostegno al pluralismo dell’informazione è il frutto di un lungo percorso di razionalizzazione, modernizzazione e contenimento delle spese che ha portato alla legge n. 198 del 2016. Con tale legge si è stabilita l’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e si è delegato il governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all’editoria. Nel Fondo confluiscono le risorse statali destinate all’editoria quotidiana e periodica e quelle mirate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, insieme a una quota delle eventuali maggiori entrate del canone Rai e a un contributo di solidarietà dello 0,1% da parte dei concessionari della raccolta pubblicitaria e di altri soggetti analoghi.

Per quanto riguarda i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, il governo ha attuato la delega prevista con il decreto legislativo n. 70 del 2017. La legge 198 ha operato innanzitutto una ridefinizione della platea dei beneficiari del sostegno pubblico, prevedendo quale condizione necessaria l’esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un’attività informativa autonoma e indipendente. In particolare

i soggetti destinatari del finanziamento devono essere cooperative giornalistiche o enti senza fini di lucro, comprendendo le imprese editrici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti no profit.

Limitatamente alla fase transitoria di cinque anni dall’entrata in vigore della legge, possono ricevere il sostegno anche le imprese il cui capitale sia non interamente ma comunque in maggioranza posseduto da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro. Vengono esclusi esplicitamente dai finanziamenti gli organi di partito, i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico, i gruppi editoriali quotati in borsa. Vengono invece mantenuti i contributi per i quotidiani e i periodici delle minoranze linguistiche, per i periodici destinati a non vedenti e ipovedenti, per le associazioni dei consumatori e per i quotidiani e i periodici italiani editi e diffusi all’estero (o editi in Italia ma diffusi prevalentemente all’estero).

La legge 198 ha previsto, inoltre, la riduzione a due anni dell’anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata. Ulteriori requisiti sono rappresentati dal regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro; dall’edizione della testata in formato digitale (eventualmente anche in parallelo con l’edizione in formato cartaceo); dall’obbligo di dare evidenza a tutti i finanziamenti ricevuti e di adottare misure idonee a contrastare ogni forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna.

Per il calcolo dei contributi, la legge ha indicato una serie di criteri direttivi: la previsione di un tetto massimo al contributo per ciascuna impresa; la graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute; la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale; l’incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni e delle attività di formazione e di alternanza scuola-lavoro; la previsione di criteri di calcolo specifici per le testate on line che producono contenuti informativi originali; la riduzione del contributo per le imprese che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di 240 mila euro annui.

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