Sulla questione del lodo Comune di Macerata/ Stu Nuova Via Trento è intervenuto il sindaco Romano Carancini nel corso di una conferenza stampa alla quale erano presenti gli assessori Marco Caldarelli, Paola Casoni, Mario Jesari, Alferio Canesin e Marika Marcolini. Assente invece per impegni familiari il dirigente dei Servizi tecnici, Tristano Luchetti. “Ci siamo presi due giorni di tempo per analizzare una sentenza molto tecnica la cui lettura approfondita fa scoprire diversi aspetti contraddittori” ha affermato il sindaco che ha esposto i dati della sentenza suddividendoli in vari punti. Ecco le sue considerazioni:

1) LA GIURISDIZIONE
“L’Amministrazione comunale ritiene che trattandosi di materia basata sull’adozione di strumenti urbanistici non possa essere giudicata da un collegio arbitrale ma debba essere affidata alla magistratura amministrativa. Su questo è pendente dinanzi alla Corte di Cassazione sezioni unite un ricorso ritenuto ammissibile. Il collegio invece, che ha dedicato alla spiegazione di questo tema oltre la metà delle motivazioni della sentenza, afferma come i temi del giudizio debbano essere regolati esclusivamente dallo ius privatorum nonostante il nucleo fondamentale della sentenza che condanna il Comune di Macerata si imperni sulla valenza degli atti amministrativi”.

2) ENTITA’ DEL RISARCIMENTO
Ho letto in questi giorni cifre assolutamente non corrispondenti al contenuto della sentenza” afferma il primo cittadino “In particolare la sentenza condanna il Comune al pagamento di 2milioni 184mila 633 euro e 90 centesimi per la vicenda della palazzina UMI 2 e di 690mila euro per la vicenda del mancato affitto dei locali dell’ex Vam.
Sul primo importo deve calcolarsi a forfait per i costi bancari, non per ogni anno, un indennizzo del 5% che quindi determina un ulteriore somma di circa 109mila euro a cui si aggiungono gli interessi ancora non calcolati ma che presumibilmente ammontano a circa 30 mila euro. In sintesi, complessivamente, circa 3.000.000,00 di € e non i 4.000.000,00 sbandierati strumentalmente. Un importo ampiamente coperto nel Bilancio comunale dal Fondo Accantonamento Rischi”.

3) L’EPOCA DEI FATTI OGGETTO DEL LODO
“I fatti a cui si riferisce la sentenza sono tutti avvenuti prima del mio insediamento dell’aprile del 2010” ha detto Romano Carancini rispetto alle fake news circolate secondo cui ci sarebbero responsabilità erariali del sindaco. “L’ultimo atto amministrativo oggetto di giudizio del lodo è un permesso a costruire del marzo 2010 che è quello poi su cui si basa l’impianto della sentenza. L’amministrazione Carancini, nei due mandati 2010/2015 e 2015/2020, non ha posto in essere alcun provvedimento che possa essere collegato alla condanna. “Noi abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione guidata da Giorgio Meschini una vicenda che abbiamo ritenuto che dovesse essere difesa ma non c’è una sola delibera, un solo atto che riguarda le Giunte da me guidate. L’unico atto amministrativo assunto durante i miei mandati è stato quello di restituire, nel giro di tre mesi, i locali dell’ex Vam più volte richiesti dal 2004 al Comune dal Nuova Via Trento e mai ottenuti”.

4) MANCATA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI VIA TRENTO
“È affermato in sentenza che la mancata realizzazione della bretella di via Trento non ha nessun rilievo rispetto alla condanna. Era peraltro già chiaro” prosegue il sindaco “considerato che neppure NVT, nelle proprie richieste, facesse richiesta al Collegio di condanna per la mancata realizzazione della bretella”

5) LA RAGIONE DELLA CONDANNA AL RISARCIMENTO DI € 2.184.633,90
“Il punto decisivo che orienta alla condanna per il Comune di Macerata è un puro atto tecnico. In particolare, si fonda sul presupposto che la Palazzina C (quella a punta e con gli specchi ad inizio via Trento) risulterebbe non conforme in termini di volumi edificati (circa 1000 mc.) rispetto al Piano di Recupero approvato nel 2007” spiega Carancini “In pratica, si è costruita la Palazzina C conformemente al progetto originario seppure non adeguato alla modifica dello strumento urbanistico intervenuto in variante nel 2007.
A determinare si questa modifica del Piano di Recupero, la diversa collocazione della bretella, nella prima versione, in “rilevato”, addossata cioè alla palazzina e successivamente invece (con la variante del 2007) staccata dall’edificio, in viadotto, perché come in un primo momento prevista non rispettava le norme riguardanti la pendenza delle strade. Questo fatto ha determinato che la volumetria di 1000 mc, in un primo momento interrata e dunque non computabile, con il progetto realizzato hanno fatto emergere altezze e volumi con una difformità tra PdR del 2007 e permesso a costruire del marzo del 2010. Sarebbe stato necessario – afferma il Collegio – un nuovo accordo tra amministrazione comunale e Nuova Via Trento per trovare una soluzione alle volumetrie ma questo non è stato fatto. In sintesi, la sequenza logica del Collegio sul punto è la seguente: la Palazzina C è abusiva; se è abusiva è responsabilità del Comune non è dunque commerciabile; se non è commerciabile va riconosciuto alla NVT un danno corrispondente al costo di costruzione dell’opera ammontante ad € 2.184.633,90. Al contrario – sostiene la difesa del Comune – l’edificato della Palazzina C non è abusivo perché l’opera non è completata e quindi allo stato non passibile di sanzione.

6) CONDANNA CONDIZIONATA
“Siamo davanti ad una condanna condizionata” prosegue il sindaco
È lo stesso Collegio ad affermare testualmente che ” …tale risarcimento spetta oggi che l’immobile non è commerciabile e sul presupposto che lo stesso permanga in questa condizione. Ove invece la palazzina dovesse divenire commerciale per effetto di fatti nuovi, NVT non potrebbe più pretendere, da un lato, di conseguire i costi sostenuti per la sua costruzione e, dall’altro, di avvantaggiarsi della libera vendita degli immobili”.
Dunque una sentenza condizionata.

7) ASSENZA DI FIDEIUSSIONI
Grave infine l’assenza di condanna del Collegio al rilascio delle fideiussioni bancarie della NVT, totalmente mancanti e tese a garantire l’esecuzione delle opere infrastrutturali e delle opere di urbanizzazione di entrambi i Piani di Recupero, per la parte non attuata, per un importo non inferiore ai 7.570.000,00 di Euro.

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